diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 14242 del 17/12/1999 (Rv. 532332 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Decadenza dalla prelazione - Successivo esercizio del diritto di riscatto nel termine di cui all'art. 8 legge n. 590/1965 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532332-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

In tema di prelazione di riscatto agrario, la previsione dell'articolo 8 della legge n. 590 del 1965 come autenticamente interpretato dalla legge n. 2 del 1979, secondo cui il termine di tre mesi per il pagamento del prezzo del riscatto agrario decorre "dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente o di successivo avente causa alla richiesta di riscatto oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto", non esclude l'operatività delle disposizioni che regolano le modalità ed i termini per l'esercizio della prelazione, con la conseguenza che il coltivatore decaduto dalla prelazione per una qualsiasi causa, compreso il mancato versamento del prezzo nel termine di tre mesi dalla accettazione della denunciatio, non può far valere il diritto di riscatto, che presuppone la titolarità del diritto di prelazione e la sua lesione per effetto della condotta del proprietario del fondo.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)