Sez. L, Sentenza n. 5290 del 08/08/1983 (Rv. 430190 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CRITERI.*
Il giudice chiamato, ai sensi dell'art. 2099 cod. civ., a supplire alla Mancanza della contrattazione collettiva può fare ricorso alla Determinazione equitativa della retribuzione dovuta al lavoratore, tenendo conto della quantità e qualità del lavoro prestato nonché (pur non sussistendo un Obbligo di applicazione analogica) del contenuto di un contratto collettivo che regola rapporti di uguale natura rispetto a quello preso in considerazione. (V 4178/81, mass n 414840; (Conf 6734/81, mass n 416618; (Conf 1020/80, mass n 404476).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)