diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5290 del 08/08/1983 (Rv. 430190 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430190-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CRITERI.*

Il giudice chiamato, ai sensi dell'art. 2099 cod. civ., a supplire alla Mancanza della contrattazione collettiva può fare ricorso alla Determinazione equitativa della retribuzione dovuta al lavoratore, tenendo conto della quantità e qualità del lavoro prestato nonché (pur non sussistendo un Obbligo di applicazione analogica) del contenuto di un contratto collettivo che regola rapporti di uguale natura rispetto a quello preso in considerazione. (V 4178/81, mass n 414840; (Conf 6734/81, mass n 416618; (Conf 1020/80, mass n 404476).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)