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Sez. 1, Sentenza n. 5874 del 07/11/1981 (Rv. 416618 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - RICONOSCIMENTO E QUANTIFICAZIONE - CRITERI - DISPONIBILITÀ DI CIASCUNO DEI CONIUGI ALLA RICOSTITUZIONE DEL CONSORZIO FAMILIARE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416618-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - RICONOSCIMENTO E QUANTIFICAZIONE - CRITERI - DISPONIBILITÀ DI CIASCUNO DEI CONIUGI ALLA RICOSTITUZIONE DEL CONSORZIO FAMILIARE - RILEVANZA.*

Il criterio delle ragioni della decisione, previsto dall'art. 5 comma 4 legge 1 dicembre 1970 n. 898, implica una indagine non soltanto sulle cause che abbiano determinato la separazione, ma anche sul successivo comportamento dei coniugi, che si sia tradotto in un impedimento al ripristino della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, onde, al fine del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di divorzio, deve essere valutata la condotta dei coniugi anche dopo la separazione stessa, per cogliere la disponibilità di ciascuno alla ricostituzione del consorzio familiare. (V 3712/80, mass n 407566).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)