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Sez. L, Sentenza n. 590 del 26/01/1981 (Rv. 411075 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - COMMISURAZIONE - VALORE IN DENARO DELL'ALLOGGIO, DEL VITTO E DI ALTRE PRESTAZIONI IN NATURA - DETERMINAZIONE - DECRETI DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - NATURA - REGOLAMENTI DI ESECUZIONE - FUNZIONE - ERRORI DI DETERMINAZIONE E DI DISPOSIZIONE - LESIONE DI INTERESSI LEGITTIMI - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZA - ASSOGGETTABILITA DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO ALLA CONTRIBUZIONE DEL VALORE EFFETTIVO DELLA PRESTAZIONE IN NATURA E NON ANCHE DEL VALORE CONVENZIONALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411075-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - COMMISURAZIONE - VALORE IN DENARO DELL'ALLOGGIO, DEL VITTO E DI ALTRE PRESTAZIONI IN NATURA - DETERMINAZIONE - DECRETI DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - NATURA - REGOLAMENTI DI ESECUZIONE - FUNZIONE - ERRORI DI DETERMINAZIONE E DI DISPOSIZIONE - LESIONE DI INTERESSI LEGITTIMI - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZA - ASSOGGETTABILITA DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO ALLA CONTRIBUZIONE DEL VALORE EFFETTIVO DELLA PRESTAZIONE IN NATURA E NON ANCHE DEL VALORE CONVENZIONALE - ESCLUSIONE.*

I decreti emessi dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato speciale per gli assegni familiari, con i quali sono determinati il valore in denaro dell'alloggio, del vitto e di altre prestazioni in natura, ai sensi dell'art 29 del tu sugli assegni familiari approvato con DPR 30 maggio 1955 n 797, ai fini della commisurazione dei contributi dovuti all'ente previdenziale a norma dell'art 3 del DPR 26 aprile 1957 n 818, contenente norme di attuazione e coordinamento della legge 4 aprile 1952 n 218, sul riordinamento delle pensioni dell'Assicurazione obbligatoria per l'invalidita, vecchiaia e superstiti, hanno natura di regolamenti di esecuzione, aventi il fine di porre in essere norme, sia pure di grado inferiore, particolareggiate e meramente strumentali, di natura costitutiva e di prevalente interesse pubblico, nel quadro della concreta attuazione della legge medesima e non costituiscono Atti amministrativi la cui illegittimita puo essere rilevata dal giudice ordinario al fine della loro disapplicazione ex artt 4 e 5 legge 20 marzo 1865 n 2248, allegato e, sull'abolizione del contenzioso amministrativo. Pertanto, trattandosi di Atti il cui contenuto e rimesso totalmente alla discrezionalita tecnica ed anche amministrativa dell'autorita competente, gli eventuali pretesi errori di Determinazione e di disposizione possono essere fatti valere dal privato in quanto lesivi di un interesse legittimo e non anche di un diritto soggettivo, con la conseguenza che il giudice ordinario non puo disporre che alla contribuzione assicurativa previdenziale sia assoggettato il valore effettivo della prestazione in natura fornita e non anche il valore convenzionale attribuito a tali prestazioni dagli anzidetti decreti.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 1, Preleggi art. 3, Preleggi art. 4, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 29, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)