Sez. 6, Sentenza n. 4395 del 17/02/1987 Ud. (dep. 11/04/1987) Rv. 175614 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ - VALUTAZIONE ESCLUSIVAMENTE OGGETTIVA - DOSE GIORNALIERA ABITUALE MEDIA DI EROINA PURA DI UN TOSSICODIPENDENTE ASSUEFATTO ALLA DROGA.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ - VALUTAZIONE ESCLUSIVAMENTE OGGETTIVA - DOSE GIORNALIERA ABITUALE MEDIA DI EROINA PURA DI UN TOSSICODIPENDENTE ASSUEFATTO ALLA DROGA.*
Il concetto di modica quantità di sostanza stupefacente, di carattere unitario, anche se variabile in relazione alla natura ed alla quantità della sostanza, con riferimento sia alla causa di non punibilità ex art. 80 legge 22 dicembre 1975 n. 685 e sia al C.d. piccolo spaccio punito meno severamente dall'art. 72 della stessa legge, va inteso restrittivamente, nel senso che deve trattarsi di un quantitativo minimo od esiguo, che non deve superare le dosi per l'uso di qualche giorno e per una sola persona, con riferimento al fabbisogno di un tossicodipendente normale e non particolarmente esigente e, cioè, secondo una valutazione esclusivamente oggettiva. La dose giornaliera abituale media di un tossicodipendente assuefatto all'uso della droga è di mg. 80 di eroina pura. (Conf mass n 173992).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)