Sez. 1, Sentenza n. 2985 del 27/07/1976 (Rv. 381754 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - ESENZIONE DECENNALE EX LEGGE N 635 DEL 1937 - AMBITO DI APPLICAZIONE - IMPRESE ARTIGIANE E PICCOLE INDUSTRIE - CONDIZIONI - PRODUZIONE DI BENI O SERVIZI - IRRILEVANZA - SEDE SOCIALE NELLA ZONA DEPRESSA PREVISTA - NECESSITA - IMPRESA DI TRASPORTO - ATTIVITA IN ALTRE ZONE - ININFLUENZA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - ESENZIONE DECENNALE EX LEGGE N 635 DEL 1937 - AMBITO DI APPLICAZIONE - IMPRESE ARTIGIANE E PICCOLE INDUSTRIE - CONDIZIONI - PRODUZIONE DI BENI O SERVIZI - IRRILEVANZA - SEDE SOCIALE NELLA ZONA DEPRESSA PREVISTA - NECESSITA - IMPRESA DI TRASPORTO - ATTIVITA IN ALTRE ZONE - ININFLUENZA.*
L'esenzione decennale da ogni imposta sul reddito, prevista dall'art 8 della legge 29 luglio 1957, n 635, si applica a tutte le nuove imprese artigiane e a tutte le nuove piccole industrie costituite nelle zone depresse indicate nella legge e aventi Sede in uno dei comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti ivi menzionati, senza distinzione tra attivita imprenditoriali rivolte alla produzione di beni e attivita rivolte alla produzione di servizi, in quanto, ai fini del riconoscimento del suddetto beneficio, occorre aver riguardo solo alle dimensioni delle nuove imprese, caratterizzate da una modesta organizzazione di lavoro e di capitali, ed all'esistenza della Sede sociale nell'ambito territoriale della zona depressa, anche se l'impresa operi, come quella di autotrasporti, al di fuori di detta area. Cio perche l'esistenza della Sede in un determinato luogo comporta quell'incremento di attivita economica che il legislatore ha inteso facilitare, per gli affari connessi con l'esistenza delle necessarie attrezzature per la gestione dei trasporti (autorimessa, eventuale autofficina, assunzione e Sede del personale, attivita indotte, ecc), che ivi comunque si realizzano, indipendentemente dal fatto che gli automezzi esplichino la loro attivita anche in altre zone. (Conf 166/75, mass n 373342).*
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)