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Sez. L, Sentenza n. 12218 del 03/07/2004 (Rv. 574089 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLTORI | Contributi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo riferibili al medesimo periodo - Elevazione ai sensi dell'art 15 comma terzo della legge n. 153 del 1969 - Divieto - Fondamento - Abrogazione tacita della disposizione ex legge n. 223 del 1990 - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574089-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLTORI

In tema di calcolo della pensione per i dipendenti dell'agricoltura, il regime di cumulo tra contributi per lavoro agricolo autonomo e lavoro agricolo subordinato versati in un determinato periodo va inteso nel senso che, qualora le settimane siano coperte sia da contribuzione per lavoro agricolo autonomo sia da contribuzione per lavoro agricolo dipendente, quest'ultima non è soggetta ad "elevazione" ai sensi dell'art 15 comma terzo della legge n. 153 del 1969, giacché la contribuzione figurativa che deriva dalla "elevazione" della contribuzione da lavoro dipendente va esclusa ove il medesimo periodo sia comunque coperto dalla contribuzione. Tale disciplina, desumibile dall'art. 15 comma quarto legge cit., è rimasta inalterata a seguito della legge n. 223 del 1990, che nulla ha specificamente innovato e che non è incompatibile con il divieto di "elevazione", dovendosi perciò escludere che il quarto comma dell'art. 15 citato sia stato implicitamente abrogato dalla citata legge n. 223 del 1990.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 15 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 6 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 art. 21, Preleggi art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)