Sez. L - , Sentenza n. 26818 del 23/10/2018 (Rv. 651240 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Contributi obbligatori e contributi figurativi - Cumulabilità - Esclusione - Fondamento
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE
In tema di determinazione del trattamento della pensione di vecchiaia liquidata a carico della gestione esercenti attività commerciali, non sono cumulabili i contributi figurativi per disoccupazione e maternità in presenza di integrale copertura contributiva obbligatoria quale coltivatore diretto, colono o mezzadro, in virtù del principio generale per cui non si fa luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione.
Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 9 art. 6 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 33, Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 16, Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)