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Sez. L, Sentenza n. 21777 del 25/06/2026 (Rv. 679563-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLTORI | Contributi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo riferibili al medesimo periodo - Elevazione ai sensi dell'art 15 comma terzo della legge n. 153 del 1969 - Divieto - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679563-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLTORI

In tema di calcolo della pensione per i dipendenti dell'agricoltura, il regime di cumulo tra contributi per lavoro agricolo autonomo e lavoro agricolo subordinato versati in un determinato periodo va inteso nel senso che, qualora le settimane siano coperte da contribuzione per lavoro agricolo sia autonomo che dipendente, quest'ultima non è soggetta ad "elevazione figurativa", ai sensi dell'art 15, comma 3, della l. n. 153 del 1969, e ciò ancorché i contributi del primo tipo non possano incrementare quelli del secondo tipo, dovendo escludersi la contribuzione figurativa che deriva dalla "elevazione" ove il medesimo periodo sia comunque coperto da contribuzione, in virtù del principio di incompatibilità tra contribuzione figurativa e contribuzione obbligatoria.

Legge 30/04/1969 num. 153 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)