Sez. L, Sentenza n. 11471 del 18/11/1997 (Rv. 510111 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Transazione relativa al diritto all'impugnativa di un licenziamento - Disciplina di cui all'art. 2113 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE
La tutela del lavoratore contro il licenziamento illegittimo si attua durante lo svolgimento del rapporto secondo la sua specifica disciplina, mentre, manifestata dal datore di lavoro la volontà di recedere, il prestatore può ben transigere in ordine al diritto ad impugnare il licenziamento, e al relativo atto non si applica la disciplina di cui all'art. 2113 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1979 num. 300 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)