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Sez. 6, Sentenza n. 15118 del 25/02/2003 Ud. (dep. 31/03/2003) Rv. 224844 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Diversità dal reato di truffa - Offesa al prestigio della pubblica amministrazione _ Condotta differente: vanto di potere influire nella pubblica attività - Concorso tra i reati - Possibilità.
Stato
decisa il 2003-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224844-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO

Il reato di millantato credito si differenzia da quello di truffa sia perché oggetto della tutela penale è il prestigio della pubblica amministrazione (mentre per la truffa è il patrimonio), sia per la particolarità del raggiro, caratterizzato da vanterie, esplicite od implicite, di ingerenze e pressioni esercitabili dal millantatore nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, senza la necessità che sia speso il nome di quest'ultimo, essendo sufficiente che la vittima sia consapevole che il presunto referente del millantatore sia persona investita di funzioni pubbliche. Di conseguenza non può escludersi la possibile concorrenza formale in un'unica azione delle due ipotesi delittuose.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)