Sez. U, Sentenza n. 5614 del 08/06/1998 (Rv. 516172 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Sanzione pecuniaria e sanzione accessoria - Previsione cumulativa - Competenza del pretore per il giudizio d'opposizione - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Qualora in relazione ad un'infrazione amministrativa siano previste cumulativamente una sanzione pecuniaria ed una sanzione accessoria conseguente di diritto all'applicazione della prima, sussiste la competenza giurisdizionale del pretore a norma della legge n. 689 del 1981 nell'opposizione al provvedimento sanzionatorio, anche nel caso in cui questo infligga la sola sanzione non pecuniaria, a seguito di pagamento, da parte del trasgressore, della somma dovuta in misura ridotta (nella specie si trattava di una sanzione pecuniaria e della sospensione del tesserino regionale di caccia per le violazioni previste dalla regione con propria normativa ai sensi dell'art. 49 della legge reg. Liguria del 1 luglio 1994, n. 29).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge Reg. Liguria 07/09/1994 num. 47 art. 7, Legge Reg. Liguria 01/07/1994 num. 29 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)