Sez. U, Sentenza n. 8840 del 27/10/1994 (Rv. 488277 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Sanzione pecuniaria e sanzione accessoria - Previsione cumulativa - Provvedimento sanzionatorio - Irrogazione della sola sanzione accessoria - Competenza del Pretore per il giudizio di opposizione - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Qualora, in relazione ad un'infrazione amministrativa, siano previste cumulativamente una sanzione pecuniaria ed una sanzione accessoria, conseguente di diritto all'applicazione della prima (nell'ipotesi, preclusione dall'esercizio venatorio nella riserva alpina, a norma dell'art. 17 Reg. Lombardia n. 2 del 1980), sussiste la competenza giurisdizionale del Pretore, a norma della legge n. 689 del 1981, in caso di opposizione al provvedimento sanzionatorio, anche nel caso in cui questo infligga la sola accessoria (nella specie, a seguito sanzione del pagamento, da parte del trasgressore, della somma dovuta a titolo di "oblazione"), non essendo l'indicata competenza subordinata all'applicazione contestuale delle due sanzioni.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Lombardia 31/07/1978 num. 47 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 10/06/1980 num. 2 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)