Sez. 1, Sentenza n. 1632 del 13/03/1982 (Rv. 419463 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDANTI - DIVIETO DI AMMINISTRAZIONE - LIMITI - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI INSTITORE - INAMMISSIBILITÀ.*
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDANTI - DIVIETO DI AMMINISTRAZIONE - LIMITI - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI INSTITORE - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di società in accomandita semplice, l'art. 2320 primo comma cod. civ., il quale fissa il divieto per il socio accomandante di compiere Atti di amministrazione, ovvero di trattare o concludere affari in nome della società, a pena dell'assunzione della responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali, considera compatibile con il divieto medesimo solo il compimento di singoli affari in forza di procura speciale. Detta norma, pertanto, se non preclude al socio accomandante lo svolgimento di attività lavorativa subordinata per la società, anche in veste di dirigente, osta a che l'accomandante medesimo, autonomamente o cumulativamente con detta veste, assuma la qualità di institore, stante l'ampio potere di amministrazione derivante dalla procura institoria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2203, Cod. Civ. art. 2204, Cod. Civ. art. 2320
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)