Sez. 3, Sentenza n. 3745 del 23/08/1989 (Rv. 463665 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZI PER MOROSITÀ - SANATORIA - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DELLA LEX TEMPORIS IN MATERIA PROCESSUALE - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZI PER MOROSITÀ - SANATORIA - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DELLA LEX TEMPORIS IN MATERIA PROCESSUALE - CONSEGUENZE.*
La disposizione di cui all'art. 46, comma sesto, legge 3 maggio 1982 n. 203, circa l'assegnazione, alla prima udienza e prima di ogni altro provvedimento, d'un termine per la sanatoria della morosità dell'affittuario, pur avendo una portata sostanziale, perché di diritto sostanziale sono gli effetti da essa previsti, presenta una fondamentale connotazione processuale, come risulta sia dalla sua collocazione tra le Disposizioni processuali sia dal fatto che essa struttura un congegno destinato ad inserirsi in una fase determinata del giudizio per morosità ed a condizionarne lo svolgimento; ne segue, secondo l'ordinario principio della lex temporis in materia processuale, che la disposizione non è applicabile nelle controversie già pendenti alla data di entrata in vigore della legge sopraindicata. (V 1220/89, mass n 462102; (V 7209/87, mass n 455326).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)