Sez. 3, Sentenza n. 7209 del 05/09/1987 (Rv. 455326 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - PURGAZIONE DELLA MORA EX ART. 46, SESTO COMMA DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTROVERSIE PENDENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE CITATA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - PURGAZIONE DELLA MORA EX ART. 46, SESTO COMMA DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTROVERSIE PENDENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE CITATA - ESCLUSIONE.*
La disposizione di cui all'art. 46, sesto comma, della legge n. 203 del 1982, circa l'assegnazione, alla prima udienza e prima di ogni altro provvedimento, di un termine per la purgazione della mora, ha natura processuale e non sostanziale ed analogamente al tentativo di conciliazione regolato dai primi cinque commi dello stesso articolo, non è applicabile - per il principio della lex temporis in materia processuale - nelle controversie già pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina dei contratti agrari. (V 149/86, mass n 443790; (V 4951/85, mass n 442326).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)