Sez. 3, Sentenza n. 1220 del 06/03/1989 (Rv. 462102 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO PER MOROSITÀ - SANATORIA - PURGAZIONE DELLA MORA - TERMINE ASSEGNATO ALLA PRIMA UDIENZA E PRIMA DI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO - NATURA PROCESSUALE - APPLICABILITÀ NELLE CONTROVERSIE GIÀ PENDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI AGRARI - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO PER MOROSITÀ - SANATORIA - PURGAZIONE DELLA MORA - TERMINE ASSEGNATO ALLA PRIMA UDIENZA E PRIMA DI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO - NATURA PROCESSUALE - APPLICABILITÀ NELLE CONTROVERSIE GIÀ PENDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI AGRARI - ESCLUSIONE.*
La disposizione di cui all'art. 46, sesto comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203, che consente l'assegnazione, alla prima udienza e prima di ogni altro provvedimento, di un termine per la purgazione della mora, ha natura processuale e non sostanziale ed analogamente al tentativo di conciliazione regolato dai primi cinque commi dello stesso articolo non è applicabile - per il principio della lex temporis in materia processuale - nelle controversie già pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina dei contratti agrari. (Conf 7209/87, mass n 455326).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 com. 6 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 com. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)