Sez. L, Sentenza n. 7345 del 18/07/1990 (Rv. 468277 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - SOGGETTI - FAMIGLIA - FAMILIARI A CARICO - FIGLIO APPRENDISTA INFRAVENTUNENNE - DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI - PRESUPPOSTO - VIVENZA A CARICO DEL GENITORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RETRIBUZIONE DEL FIGLIO SUPERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO DELLA PENSIONE DELLA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI, AUMENTATA DI UN TERZO - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - SOGGETTI - FAMIGLIA - FAMILIARI A CARICO - FIGLIO APPRENDISTA INFRAVENTUNENNE - DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI - PRESUPPOSTO - VIVENZA A CARICO DEL GENITORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RETRIBUZIONE DEL FIGLIO SUPERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO DELLA PENSIONE DELLA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI, AUMENTATA DI UN TERZO - CONSEGUENZE.*
Ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 (testo unico delle norme sugli assegni familiari), nel testo sostituito dall'art. 15 del decreto legge 2 marzo 1974 n. 30 (convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974 n. 114), il diritto agli assegni familiari per il figlio apprendista (infraventunenne) presuppone la vivenza a carico del genitore, la quale (ex art. 5 dello stesso d.P.R.) ricorre quando il genitore provvede abitualmente al mantenimento del figlio e non è esclusa dalla prestazione da parte di quest'ultimo di lavoro retribuito salvo che la retribuzione percepita gli assicuri l'autosufficienza. A tal fine il presupposto suddetto sussiste ogni qualvolta l'apprendista (come in generale il figlio infradiciottenne del lavoratore) abbia una retribuzione che non superi il trattamento minimo della pensione dell'Assicurazione generale obbligatoria per i.V.S. aumentata di un terzo; ove invece tale soglia sia superata, è demandato al giudice del merito lo accertamento dell'adeguatezza del trattamento economico percepito dall'apprendista tenendo conto che la vivenza a carico è presunta iuris tantum allorché questi conviva con il genitore medesimo, spettando in tale ipotesi all'istituto previdenziale provare che l'ammontare di tale retribuzione sia tale da superare detta presunzione. (V 4212/90, mass n 467186; (V 4377/89, mass n 463955; (V 1074/89, mass n 462020).*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 4 com. 3, Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 15 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)