Sez. U, Sentenza n. 2182 del 19/09/1967 (Rv. 329339 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROVINCIALI - CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE SUI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZA - QUESTIONI DI DIRITTO - COMPETENZA DELLA SEZIONE DI DIRITTO - SOSPENSIONE DELLA CONTROVERSIA SUL VALORE - NECESSITA.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROVINCIALI - CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE SUI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZA - QUESTIONI DI DIRITTO - COMPETENZA DELLA SEZIONE DI DIRITTO - SOSPENSIONE DELLA CONTROVERSIA SUL VALORE - NECESSITA.*
A norma dell'art. 29 del R. d. l. 7 agosto 1936, n.1639, in materia di imposte dirette sui trasferimenti di ricchezza, la Sezione di valutazione della commissione provinciale non puo conoscere di una questione di diritto, anche quando si presenti come pregiudiziale rispetto alla questione concernente la Determinazione del valore, essendo la stessa devoluta alla Sezione di diritto della commissione provinciale. Pertanto, questa deve pronunciare preliminarmente sulla questione di diritto e, soltanto dopo la definizione di essa, la controversia sul valore, rimasta nel frattempo sospesa, puo proseguire nella sua propria Sede.*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)