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Sez. 2, Sentenza n. 2102 del 24/02/2000 (Rv. 534360 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - PRESUNZIONE DI COMUNIONE DEL MURO DIVISORIO FRA EDIFICI | Muro divisorio tra immobili di diversa natura - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534360-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - PRESUNZIONE DI COMUNIONE DEL MURO DIVISORIO FRA EDIFICI

La presunzione di comunione del muro divisorio prevista dall'art. 880 cod. civ., essendo stabilita a tutela dell'uguale interesse dei proprietari confinanti alla sua costruzione ed utilizzazione, riguarda solo il muro che divide immobili di uguale natura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la presunzione di comunione del muro che divideva un edificio da un orto, presunzione strumentale all'applicazione della norma che riconosce al proprietario del muro il diritto di immettervi una trave).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 880

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)