Sez. 2, Sentenza n. 5258 del 10/03/2006 (Rv. 587077 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - PROPRIETÀ ESCLUSIVA (PRESUNZIONI) - IN GENERE | Operatività della presunzione - Limiti - Fattispecie.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - PROPRIETÀ ESCLUSIVA (PRESUNZIONI) - IN GENERE
La presunzione derivante dall'art.881, primo e secondo comma, cod. civ., per la quale il muro divisorio tra campi, cortili, giardini ed orti si presume che appartenga esclusivamente al proprietario del fondo verso il quale insistono i segni sul muro che sono dalle medesime norme considerati, si applica solo alle entità prediali omogenee. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inoperante la suddetta presunzione perché dall'istruttoria svolta in primo grado era risultato che le proprietà confinanti sul muro erano costituite, l'una, da una "cascina", e l'altra, invece, da "un'ampia area cortilizia").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 881 com. 1, Cod. Civ. art. 881 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)