Sez. L, Sentenza n. 4857 del 09/09/1982 (Rv. 422860 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - PRESUPPOSTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - PRESUPPOSTI.*
Presupposto necessario per l'applicazione della fattispecie legale tipica della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, sul divieto di intermediazione nella prestazione di lavoro è l'esistenza di un rapporto trilatero fra imprenditore, interposto e lavoratore, con la conseguenza che tale normativa non è applicabile nel caso in cui una parte si sia impegnata ad eseguire personalmente le opere a favore di un'altra. A tal fine, pertanto, il giudice del merito oltre a dovere accertare se fra interposto e lavoratore sia intervenuto un rapporto di lavoro subordinato, deve poi stabilire, una volta affermata l'esistenza di tale rapporto di lavoro, se l'imprenditore, quale destinatario ultimo delle prestazioni del lavoratore sia stato parte del negozio trilatero, nel senso cioè di avere avuto consapevolezza dell'esistenza di tale rapporto di lavoro subordinato. (Conf 1083/80, mass n 404556 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)