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Sez. L, Sentenza n. 5301 del 28/10/1985 (Rv. 442563 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DEL LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - APPALTO DI MERE PRESTAZIONI DI LAVORO - DIVIETO - ESISTENZA DI ACCORDO FRAUDOLENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442563-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DEL LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - APPALTO DI MERE PRESTAZIONI DI LAVORO - DIVIETO - ESISTENZA DI ACCORDO FRAUDOLENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Alla stregua sia dell'elemento letterale che dell'intenzione del legislatore, quale desumibile anche dai lavori preparatori, la norma dell'art. 1, primo comma, della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 - secondo cui "è vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra Forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono" - va interpretata nel senso che il divieto predetto opera oggettivamente, indipendentemente dallo accertamento dell'esistenza di un accordo fraudolento tra il datore di lavoro intermediante e quello intermediato. (V 4857/82, mass n 422860).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Civ. art. 1344, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)