diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2013 del 12/03/1990 (Rv. 465851 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE - NOZIONE - TASSA GIUDIZIALE DI REGISTRAZIONE - ATTI ENUNCIATI IN SENTENZA - SPESE DI REGISTRAZIONE - REGIME.*
Stato
decisa il 1990-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465851-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE - NOZIONE - TASSA GIUDIZIALE DI REGISTRAZIONE - ATTI ENUNCIATI IN SENTENZA - SPESE DI REGISTRAZIONE - REGIME.*

Nella pronuncia sulle spese della lite, secondo le previsioni degli artt. 91 e seguenti cod. proc. civ., va inclusa la "tassa giudiziale" di registrazione della sentenza, la quale รจ riscossa per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia, e, quindi, trova causa immediata nella controversia, mentre resta esclusa l'imposta di registro, che risulti dovuta, in Sede di registrazione della sentenza, con riguardo agli Atti in essa enunciati, il cui eventuale recupero esula dalla regolamentazione delle suddette spese e postula una specifica domanda. (V 925/69, mass n 339323; (V 1290/68, mass n 332856; (V 1290/86, mass n 332857).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)