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Sez. 3, Sentenza n. 1290 del 26/04/1968 (Rv. 332857 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE - DIFFERENZE TRA TASSA GIUDIZIALE SULLA SENTENZA E TASSA DI TITOLO*
Stato
decisa il 1968-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332857-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE - DIFFERENZE TRA TASSA GIUDIZIALE SULLA SENTENZA E TASSA DI TITOLO*

Solo alcuni dei diritti di registro che si riscuotono sulle sentenze rientrano tra le tasse giudiziali propriamente dette, il cui Onere fiscale ricade sulla parte soccombente ex art. 91 cod.proc.civ. dalla tassa giudiziale sulla sentenza occorre distinguere la tassa di titolo anche se l'amministrazione provveda a riscuoterla sulla sentenza, giacche la prima ha precipuamente carattere di tassa che si corrisponde per il servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia, laddove l'altra ha carattere di imposta corrisposta sulla convenzione riconosciuta nella sentenza. Poiche, a norma degli artt. 68 e 120 della legge di registro, le sentenze sono soggette a tassa fissa o graduale, ove, in occasione della formalita di cui trattasi, l'amministrazione abbia percepito anche una tassa proporzionale, questa non investe la sentenza bensi la convenzione. (V. 1743-66, massima n. 323397).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 68, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)