Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018 (Rv. 648407 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE | Specializzandi iscritti in anni successivi al 1998 ed anteriori al 2006-2007 - Obbligo dello Stato di estendere il nuovo trattamento economico – Insussistenza - Borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, nella sua misura originaria – Sufficienza - Fondamento.
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE
La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 39 com. 1, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 39 com. 2, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 39 com. 3, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 6, Decreto Legisl. 21/12/1999 num. 517 art. 8 com. 3, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 300 lett. E CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)