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Sez. L - , Sentenza n. 4449 del 23/02/2018 (Rv. 647457 - 02)

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE | Scuole di specializzazione universitarie - Medici specializzandi - Trattamento economico previsto dal d. lgs. n. 368 del 1999 - Differimento di efficacia - Anno accademico 2006/2007 - Disparità di trattamento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647457-02

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE

La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti; tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina, né sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la Direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell'ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 39 com. 1, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 39 com. 2, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 39 com. 3, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 41, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 46 com. 2, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 6, Decreto Legisl. 21/12/1999 num. 517 art. 8 com. 3, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 300 lett. E CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)