Sez. L, Sentenza n. 9396 del 06/09/1991 (Rv. 473748 - 01)
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Configurabilità - Condizioni -
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile
Ai fini dell'assoggettamento a contribuzione assicurativa o previdenziale, la retribuzione è costituita da tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto, anche se si tratti di prestazioni una tantum indipendentemente dalla periodicità o dal collegamento della stessa con una maggiore attività di lavoro, restando escluse dalla contribuzione soltanto le voci tassativamente indicate dal secondo comma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)