Sez. 3, Sentenza n. 3050 del 25/05/1979 (Rv. 399402 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER VALORE - PRESUPPOSTO - SOLUZIONE NEGATIVA DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA COMPETENZA INDEROGABILE PER MATERIA - DECLARATORIA DEL SECONDO GIUDICE DELLA COMPETENZA RATIONE MATERIAE DEL PRIMO - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA - CONFIGURABILITA - REGOLAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER VALORE - PRESUPPOSTO - SOLUZIONE NEGATIVA DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA COMPETENZA INDEROGABILE PER MATERIA - DECLARATORIA DEL SECONDO GIUDICE DELLA COMPETENZA RATIONE MATERIAE DEL PRIMO - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA - CONFIGURABILITA - REGOLAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
La dichiarazione di incompetenza per valore presuppone necessariamente la soluzione negativa, da parte del medesimo giudice, della questione circa la sua Competenza inderogabile per materia. Pertanto la decisione del secondo giudice, il quale invece rilevi che la Competenza spetta ratione materiae al primo, pone in essere un conflitto negativo di Competenza per materia che giustifica la richiesta di ufficio del regolamento di Competenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)