Sez. 5, Sentenza n. 34332 del 12/04/2005 Ud. (dep. 26/09/2005) Rv. 232249 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Decadenza dal beneficio - Operatività ipso iure - Provvedimento di revoca - Funzione ricognitiva - Efficacia ex tunc - Fattispecie.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
La decadenza dal beneficio della sospensione condizionale della pena opera di diritto, non appena la nuova condanna che la comporta passa in giudicato.Il provvedimento di revoca ha, pertanto, mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono "ex tunc", retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata, a nulla rilevando che la nuova pena sia stata poi condonata, non impedendo che la stessa possa essere computata e cumulata agli effetti del superamento del limite di cui all'art. 163 cod. pen., come previsto dall'art. 168, comma primo n. 2 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)