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Sez. 2, Sentenza n. 42367 del 21/10/2005 Ud. (dep. 23/11/2005) Rv. 232669 - 01

PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Delitto anteriormente commesso - Altra condanna - Pena cumulata con quella precedente - Superamento dei limiti ex art. 163 cod. pen. - Passaggio in giudicato "altra condanna" - Necessità.
Stato
decisa il 2005-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232669-01

PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Il presupposto di legittimità della revoca della sospensione condizionale per "altra condanna" in relazione a un delitto anteriormente commesso è che la pronuncia pregiudicante sia divenuta definitiva, dal momento che si tratta di rimuovere una situazione giuridica già stabilita con pronuncia irrevocabile. (La Corte ha quindi chiarito che, nel caso in cui l'intervenuta sentenza di condanna non sia definitiva, il giudice può valutare solo la non meritevolezza della concessione ulteriore del beneficio, ma non può procedere alla rimozione della sospensione condizionale già concessa, perché la revoca deve collegarsi ad un'attività meramente ricognitiva della verifica dell'esistenza di un presupposto che "ope legis" comporta appunto la revoca).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 1 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)