Sez. 5, Ordinanza n. 5384 del 11/11/1999 Cc. (dep. 31/01/2000) Rv. 215573 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Revoca- Ipotesi prevista dall'art 168 comma primo cod.pen. - Natura dichiarativa del provvedimento del giudice - Impugnazione del solo imputato - Applicazione della revoca - Violazione del principio della reformatio in peius - Esclusione - Ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso articolo - Natura discrezionale e costitutiva del provvedimento - Impugnazione del solo imputato - Violazione del principio della reformatio in peius - Sussistenza.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Non contravviene al divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur non investito di specifico motivo di gravame, revochi i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, nel caso in cui egli accerti, in esito ad attività puramente ricognitiva e non discrezionale e valutativa, il venir meno delle preesistenti condizioni di legittimazione dei benefici predetti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)