Sez. 1, Sentenza n. 10704 del 20/05/1980 Ud. (dep. 22/10/1980) Rv. 146285 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - NORME CONTRO LA CRIMINALITA (L N 497 DEL 1974) - DEROGHE AL RITO DIRETTISSIMO - NECESSITA DI SPECIALI INDAGINI - NOZIONE - CARATTERISTICA DELLA FUNZIONALITA DELLE INDAGINI ALLA FORMULAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - FATTISPECIE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - NORME CONTRO LA CRIMINALITA (L N 497 DEL 1974) - DEROGHE AL RITO DIRETTISSIMO - NECESSITA DI SPECIALI INDAGINI - NOZIONE - CARATTERISTICA DELLA FUNZIONALITA DELLE INDAGINI ALLA FORMULAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - FATTISPECIE.*
Le 'speciali indaginì che possono derogare all'obbligatorieta del giudizio direttissimo atipico previsto dall'art 2 della legge n 497 del 1974 in relazione alle ipotesi delittuose ivi considerate, sono quelle che, per la loro durata o complessita, risultino incompatibili con la naturale speditezza che deve caratterizzare il giudizio direttissimo. Dette indagini, pero, devono essere funzionali all'imputazione, devono, cioe, rivelarsi indispensabili per l'accertamento degli elementi costitutivi o circostanziali del reato contestato. Non sono, pertanto, sufficienti ad escludere l'obbligatorieta del rito quelle indagini che abbiano riguardo ad oggetti diversi, quale puo essere, ad esempio, la quantificazione della responsabilita dell'imputato. (nella specie si era proceduto a giudizio direttissimo in ordine al delitto di tentato omicidio e la Cassazione ha chiarito che giustamente i giudici di merito avevano ritenuto che non era necessario, ai fini dell'imputazione, accertare in quanto tempo e con quali eventuali postumi la parte lesa fosse guarita dalle lesioni riportate e che, pertanto, legittimamente avevano proceduto con il rito direttissimo).*
Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)