Sez. 1, Sentenza n. 1206 del 20/12/1983 Ud. (dep. 11/02/1984) Rv. 162563 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZI DIRETTISSIMI ATIPICI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO OBBLIGATORIO PER REATI CONCERNENTI ARMI OD ESPLOSIVI - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - NECESSITÀ DI SPECIALI INDAGINI - SPECIALI INDAGINI - NOZIONE - COMPIMENTO DI ATTI ISTRUTTORI - ILLEGITTIMITÀ DEL RITO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZI DIRETTISSIMI ATIPICI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO OBBLIGATORIO PER REATI CONCERNENTI ARMI OD ESPLOSIVI - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - NECESSITÀ DI SPECIALI INDAGINI - SPECIALI INDAGINI - NOZIONE - COMPIMENTO DI ATTI ISTRUTTORI - ILLEGITTIMITÀ DEL RITO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
L'illegittimità del giudizio direttissimo atipico obbligatorio previsto dalla legge per i reati concernenti le armi e gli esplosivi non può discendere dall'assunzione, da parte del pubblico ministero, di numerosi, diversi Atti istruttori. Per "speciali indagini", invero, debbono intendersi quelle che, per la loro complessità e durata, siano incompatibili con la celerità cui è improntato il giudizio direttissimo. Se, quindi, nell'ambito temporale prescritto dall'ordinamento, si sia proceduto a specifici Atti di istruzione o ad acquisizione di prove, non può ritenersi l'illegittimità del giudizio a causa della necessità di speciali indagini, poiché, in tal caso, le indagini ritenute necessarie sono state in concreto svolte e non si è, perciò, verificata quella incompatibilità con la speditezza del rito che non consente di adottarle. (V mass n 151616; (V mass n 160366; (V mass n 148427; (V mass n 147959; (V mass n 147674; (V mass n 146285; (V mass n 145314).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 504, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)