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Sez. 2, Sentenza n. 5473 del 31/01/1984 Ud. (dep. 12/06/1984) Rv. 164774 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO OBBLIGATORIO EX ART. 2 LEGGE 14 OTTOBRE 1974 N. 497 - DEROGA ALLA OBBLIGATORIETÀ - SPECIALI INDAGINI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164774-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO OBBLIGATORIO EX ART. 2 LEGGE 14 OTTOBRE 1974 N. 497 - DEROGA ALLA OBBLIGATORIETÀ - SPECIALI INDAGINI - NOZIONE.*

Le "speciali indagini" la cui necessità importa la deroga alla obbligatorietà del giudizio direttissimo atipico previsto dall'art. 2 legge 14 ottobre 1974 n. 497 sono da identificare non in qualsiasi attività di acquisizione delle prove, bensì soltanto in quegli accertamenti che, per la loro complessità e durata, sono incompatibili con la naturale speditezza del giudizio direttissimo. (Conf mass n 146285; (Conf mass n 147959).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)