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Sez. 3, Sentenza n. 12549 del 23/01/1978 Ud. (dep. 18/10/1978) Rv. 140203 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RINVIO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO - INAPPLICABILITA DEL DIVIETO.*
Stato
decisa il 1978-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140203-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RINVIO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO - INAPPLICABILITA DEL DIVIETO.*

Il divieto della reformatio in peius non opera nei confronti del giudice di primo grado che proceda in Sede di rinvio a nuovo giudizio dopo l'annullamento del precedente giudizio e della precedente sentenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)