Sez. 3, Sentenza n. 12549 del 23/01/1978 Ud. (dep. 18/10/1978) Rv. 140203 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RINVIO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO - INAPPLICABILITA DEL DIVIETO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RINVIO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO - INAPPLICABILITA DEL DIVIETO.*
Il divieto della reformatio in peius non opera nei confronti del giudice di primo grado che proceda in Sede di rinvio a nuovo giudizio dopo l'annullamento del precedente giudizio e della precedente sentenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)