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Sez. 4, Sentenza n. 14594 del 10/07/1986 Ud. (dep. 23/12/1986) Rv. 174724 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RINVIO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO - APPLICABILITÀ DEL DIVIETO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174724-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RINVIO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO - APPLICABILITÀ DEL DIVIETO - ESCLUSIONE.*

Il divieto della "reformatio in peius" riguarda il giudizio di appello e non anche quello di primo grado che si svolga in seguito ad annullamento della precedente decisione. (V mass n 165683; (Conf mass n 140203).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)