Sez. 3, Sentenza n. 12262 del 14/11/1995 Ud. (dep. 12/12/1995) Rv. 203922 - 01
Finanze e tributi - In genere | Competenza territoriale - Infedele dichiarazione dei redditi - Luogo ove ha sede l'Ufficio distrettuale che procede all'accertamento - Irregolare tenuta delle scritture contabili - Luogo ove viene materialmente accertato il reato - Scritture infedeli poste a base della dichiarazione infedele - Competenza per connessione - Luogo del primo reato.
Finanze e tributi - In genere
In tema di reati tributari, la competenza per il reato di omessa o infedele dichiarazione dei redditi si radica nel luogo ove viene effettuato il controllo sulla dichiarazione del contribuente e cioè quello ove ha sede l'Ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione così come la competenza per il reato di infedele tenuta delle scritture contabili, si radica nel luogo dove si sono svolte le indagini e scoperto il reato nella sua materialità a nulla rilevando il luogo dove è stato redatto il verbale o l'informativa. Quando l'ipotesi di infedele tenuta delle scritture sia connessa a quella della infedele dichiarazione dei redditi, essendo la prima strumentale e necessariamente precedente alla seconda, la competenza territoriale va fissata con riferimento al reato relativo alla tenuta delle scritture contabili.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4 com. 2 n. 5, Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4 com. 2 n. 7, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 16 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)