Sez. 3, Sentenza n. 3205 del 26/11/2008 Ud. (dep. 23/01/2009) Rv. 242282 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di dichiarazione infedele - Redditi diversi - Plusvalenza derivante dalla vendita d'immobili - Indicazione - Necessità di tener conto della svalutazione monetaria - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati finanziari e tributari, ai fini della configurabilità del reato di dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), nel caso d'omessa indicazione nella dichiarazione di "redditi diversi" costituiti dalla plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati oltre il quinquennio antecedente, per il calcolo della plusvalenza deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra la data d'acquisto e quella di successiva vendita del compendio immobiliare.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344, DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)