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Sez. 1, Sentenza n. 460 del 07/02/1975 (Rv. 373732 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE - OBBLIGATORIETA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1975-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373732-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE - OBBLIGATORIETA - ESTENSIONE.*

Il concordato fallimentare e obbligatorio per tutti coloro che sono creditori per causa anteriore al fallimento, compresi quelli che abbiano ignorato la dichiarazione del fallimento e le stesse vicende del rapporto da cui il credito trae origine. (V 214/69, mass n 338158; 831/67, mass n 326942).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)