Sez. 1, Sentenza n. 831 del 03/05/1967 (Rv. 326942 - 01)
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - EFFETTI - CREDITORI NON INSINUATI - EFFICACIA.*
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - EFFETTI - CREDITORI NON INSINUATI - EFFICACIA.*
Il concordato omologato con sentenza passata in giudicato e obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. (Conf.109-60).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)