Sez. 2, Sentenza n. 214 del 24/01/1969 (Rv. 338158 - 01)
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - EFFETTI - CREDITORI NON INSINUATI - EFFICACIA - CREDITORI CHIROGRAFARI - DIRITTI ED OBBLIGHI.*
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - EFFETTI - CREDITORI NON INSINUATI - EFFICACIA - CREDITORI CHIROGRAFARI - DIRITTI ED OBBLIGHI.*
Per il principio stabilito dall'art 135, primo comma, della legge fallimentare, per cui il concordato omologato e obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, compreso quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo, il concordato vincola indistintamente tutti i creditori concorsuali, anche se non concorrenti - eppero tutti i creditori chirografari, anteriori alla dichiarazione di fallimento, sono tenuti a subire la riduzione e la dilazione stabilita per il pagamento del credito, cosi come ciascuno di essi ha diritto di pretendere la percentuale convenuta. (V n 831-67 massima 326942).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)