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Sez. 2, Sentenza n. 214 del 24/01/1969 (Rv. 338158 - 01)

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - EFFETTI - CREDITORI NON INSINUATI - EFFICACIA - CREDITORI CHIROGRAFARI - DIRITTI ED OBBLIGHI.*
Stato
decisa il 1969-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338158-01

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - EFFETTI - CREDITORI NON INSINUATI - EFFICACIA - CREDITORI CHIROGRAFARI - DIRITTI ED OBBLIGHI.*

Per il principio stabilito dall'art 135, primo comma, della legge fallimentare, per cui il concordato omologato e obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, compreso quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo, il concordato vincola indistintamente tutti i creditori concorsuali, anche se non concorrenti - eppero tutti i creditori chirografari, anteriori alla dichiarazione di fallimento, sono tenuti a subire la riduzione e la dilazione stabilita per il pagamento del credito, cosi come ciascuno di essi ha diritto di pretendere la percentuale convenuta. (V n 831-67 massima 326942).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)