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Sez. U, Sentenza n. 4147 del 11/11/1976 (Rv. 382819 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - CAUSA DI PRIMO GRADO PENDENTE DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA - DOVERE DI SOSPENSIONE - SUSSISTENZA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382819-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - CAUSA DI PRIMO GRADO PENDENTE DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA - DOVERE DI SOSPENSIONE - SUSSISTENZA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - LIMITI.*

Il regolamento di giurisdizione puo essere chiesto anche se la causa di primo grado penda davanti al giudice amministrativo. Il quale deve sospendere il processo ex art 367 cod proc civ. qualora il giudice, violando questa norma, decida il merito della causa dopo l'istanza di regolamento di giurisdizione, la sua decisione non pone nel nulla il diritto delle parti di ottenere il regolamento ed il dovere della Cassazione di provvedere su di esso salvo il caso in cui, per il passaggio in giudicato della questione di merito, sia venuto a mancare l'oggetto della controversia. (V 3632/72, mass n 361650).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)