Sez. L, Sentenza n. 5373 del 05/11/1985 (Rv. 442611 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - MERA RIPRODUZIONE DELLE CONCLUSIONI NON ACCOLTE DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - INSUFFICIENZA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - MERA RIPRODUZIONE DELLE CONCLUSIONI NON ACCOLTE DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - INSUFFICIENZA - CONSEGUENZE.*
L'Onere della specificazione del motivo nel giudizio d'appello nel rito del lavoro (art. 434 cod. proc. civ.) - caratterizzato nella fase introduttiva, al pari di quella di primo grado, da un sistema di rigide preclusioni che impone all'appellante di determinare fin nell'atto di impugnazione il thema decidendum senza possibilità di ulteriori successivi ampliamenti - non può ritenersi soddisfatto con la mera riproduzione delle conclusioni non accolte dal primo giudice ove non siano formulati specifici motivi di doglianza avverso la sentenza impugnata. Pertanto in ipotesi in cui la sentenza impugnata consta di più capi, ma l'appellante nella esposizione dei motivi ne abbia censurato uno solo, riproducendo per il resto le conclusioni non accolte dal primo giudice - si verifica un'acquiescenza parziale tacita in relazione a tali capi non specificamente impugnati. (Conf 2393/84, mass n 434430; (Conf 7464/83, mass n 432082; (Conf 3734/83, mass n 428643).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)