Sez. L, Sentenza n. 3734 del 30/05/1983 (Rv. 428643 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - MOTIVI - SPECIFICITÀ EX ART. 342 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - LIMITI - NULLITÀ PER GENERICITÀ ASSOLUTA - SANABILITÀ "EX NUNC" - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - MOTIVI - SPECIFICITÀ EX ART. 342 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - LIMITI - NULLITÀ PER GENERICITÀ ASSOLUTA - SANABILITÀ "EX NUNC" - CONDIZIONI.*
La norma dell'art. 434, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge n. 533 del 1973), secondo cui, nel processo del lavoro, il ricorso in appello "deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione", non differisce dalla norma (prevista per l'appello nel processo ordinario) dell'art. 342 cod. proc. civ.; pertanto, anche per l'appello secondo il rito del lavoro - ferma, come nel rito ordinario, la sanabilità ex nunc, per effetto della Costituzione dell'appellato, della nullità derivante dalla genericità assoluta dei motivi - la specificità dei medesimi non dev'essere intesa in senso rigoroso ed assoluto, tale da esigere una minuziosa, completa e circoscritta rassegna degli elementi posti a sostegno del gravame, bastando, invece, che le censure dedotte siano idonee a delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)