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Sez. L, Sentenza n. 7464 del 17/12/1983 (Rv. 432082 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORME E CONTENUTO - INDICAZIONE SPECIFICA DEI MEZZI DI PROVE - OBBLIGATORIETÀ - DOCUMENTI OFFERTI IN COMUNICAZIONE - DEPOSITO DEGLI STESSI UNITAMENTE AL RICORSO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1983-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432082-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORME E CONTENUTO - INDICAZIONE SPECIFICA DEI MEZZI DI PROVE - OBBLIGATORIETÀ - DOCUMENTI OFFERTI IN COMUNICAZIONE - DEPOSITO DEGLI STESSI UNITAMENTE AL RICORSO - SUFFICIENZA.*

Nel nuovo rito del lavoro, l'atto di appello deve contenere - oltre l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici della impugnazione prevista dall'art. 434 cod. proc. civ. (come, per l'impugnazione nel rito ordinario, dall'art. 342 cod. proc. civ.) - l'indicazione specifica, a norma dell'art. 414 n. 5 dello stesso codice, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e, in particolare, dei documenti offerti in comunicazione, dei quali, peraltro, è sufficiente il deposito unitamente al ricorso, non occorrendo che essi siano riprodotti per esteso in tale atto o, tanto meno, che essi siano notificati, con il ricorso, alla parte appellata. (V 3734/83, mass n 428643; (V 4689/82, mass n 422630).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)