Sez. 2, Sentenza n. 2347 del 21/12/2004 Ud. (dep. 26/01/2005) Rv. 230695 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - ABUSO DI AUTORITÀ O DI PARTICOLARI RELAZIONI | Furto - Introduzione in abitazione - Abuso di relazioni domestiche - Concorso - Configurabilità - Condizioni.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - ABUSO DI AUTORITÀ O DI PARTICOLARI RELAZIONI
Per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 1 cod. pen. (prima della sua abrogazione a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma terzo, legge 26 marzo 2001, n. 128), occorre un nesso finalistico tra l'ingresso nell'abitazione della persona offesa e l'impossessamento da parte del colpevole della cosa mobile da esso sottratta, e non un collegamento meramente occasionale. L'aggravante di abuso di relazioni domestiche è di regola incompatibile con l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 1 cod. pen., giacchè le relazioni domestiche presuppongono un rapporto in forza del quale l'agente ha libero accesso nel luogo abitato dalla parte offesa. Le due aggravanti possono concorrere qualora l'accesso nell'abitazione, nella forma in cui si è realizzato, non sia stato consentito dalla parte offesa, ma sia stato agevolato dalle preesistenti relazioni domestiche di cui l'agente ha, appunto, abusato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 11, Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)