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Sez. 5, Sentenza n. 14868 del 15/12/2009 Ud. (dep. 16/04/2010) Rv. 246886 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE | Furto in abitazione - Requisito del nesso finalistico fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile - Necessità - Fattispecie: furto realizzato all'interno di una ditta.
Stato
decisa il 2009-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246886-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione (art. 624 bis cod. pen.) è necessario che sussista il nesso finalistico - e non un mero collegamento occasionale - fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, in quanto il nuovo testo dell'art. 624 bis cod. pen., novellato dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 128 del 2001, pur ampliando l'area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, non ha, invece, innovato in ordine alla strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, nesso già preteso dalla previgente normativa (art. 625, comma primo, n. 1, cod. pen.).(In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità nei confronti degli imputati, in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., per essersi impossessati all'interno dei locali di una ditta di un borsello, senza curarsi di motivare l'assunto difensivo secondo cui i due imputati erano entrati nei locali della ditta allo scopo di noleggiare un apparecchio per il caffè ed avevano poi approfittato dell'occasionale presenza di altro cliente per impadronirsi del suo borsello).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)