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Sez. 1, Sentenza n. 8552 del 22/05/1984 Ud. (dep. 17/10/1984) Rv. 166110 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO - DEROGA ALLA NORMATIVA ORDINARIA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1984-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166110-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO - DEROGA ALLA NORMATIVA ORDINARIA - EFFETTI.*

Il giudizio direttissimo atipico previsto dagli artt. 10 del d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito nella legge 18 maggio 1978, n. 191 e dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, deve obbligatoriamente essere instaurato dal pubblico ministero, essendo lo stesso svincolato dalle condizioni legittimanti il rito ordinario previsto sia dal primo che dal secondo comma dell'art. 502 del cod. proc. pen., tranne quella della non necessità di speciali indagini, espressamente mantenuta ferma. (V mass n 156092; (V mass n 152852).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1978 num. 59 art. 10, Legge 18/05/1978 num. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)