Sez. 1, Sentenza n. 10717 del 30/06/1982 Ud. (dep. 12/11/1982) Rv. 156092 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO PREVISTO PER IL CONTROLLO SULLE ARMI - DEROGA ALLA NORMATIVA PREVISTA PER IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO ORDINARIO - EFFETTI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO PREVISTO PER IL CONTROLLO SULLE ARMI - DEROGA ALLA NORMATIVA PREVISTA PER IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO ORDINARIO - EFFETTI.*
Il giudizio direttissimo atipico obbligatorio, di cui all'art. 2 legge 14 ottobre 1974 n. 497, è svincolato, nonostante il riferimento in detto articolo, al solo primo comma dell'art. 502 cod. proc. pen., dalle condizioni legittimanti il giudizio direttissimo ordinario, tranne quelle riguardanti speciali indagini, espressamente ivi indicate. Ne consegue che esso può essere attuato anche nei confronti dell'imputato latitante, o, seppure detenuto, che si rifiuti di presenziare al dibattimento o dell'imputato libero che rimane contumace. (V mass n 152852).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)